Raccolta e smaltimento rifiuti
La normativa italiana, all’art. 183 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii. definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE, rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.

La definizione di rifiuto rimane quindi fondata, come con il precedente D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi), sul concetto del “disfarsi”, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti (CER). Tale concetto è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dove è stato specificato che "l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi" (Corte di Giustizia, sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00).
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Classificazione dei rifiuti
I rifiuti sono classificati, in base all’origine, in:
  • rifiuti urbani
  • rifiuti speciali
secondo le caratteristiche di pericolosità, in:
  • rifiuti non pericolosi
  • rifiuti pericolosi.
Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, sono rifiuti urbani:
  • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (DCI 27/7/84);
  • i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  • i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, sono rifiuti speciali:
  • i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  • i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 bis (sottoprodotto);
  • i rifiuti da lavorazioni industriali;
  • i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  • i rifiuti da attività commerciali;
  • i rifiuti da attività di servizio;
  • i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  • i rifiuti da attività sanitarie;
Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.i.m. all’art. 183, c. 1, lett. b), definisce rifiuto pericoloso “rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato I della parte IV del presente decreto”.

I rifiuti si distinguono, in base alle caratteristiche di pericolosità, in:
  • rifiuti non pericolosi
  • rifiuti pericolosi
Caratteristiche di pericolosità
Sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE e del D. Lgs 152/06 i rifiuti che presentano una o più delle seguenti caratteristiche di pericolosità:
  • H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
  • H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
  • H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
  • H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C;
  • H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
  • H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
  • H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
  • H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
  • H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
  • H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
  • H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
  • H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
  • H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
  • H13 "Sensibilizzanti” Sostanze e preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
  • H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
  • H15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.


All’articolo 184, comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m. si esplicita che "...l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo 183. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I." (comma così sostituito dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010).

La classificazione dei rifiuti pericolosi vigente (dal 01/01/2002) discende dalla Decisione 2000/532/CE e successive integrazioni e modificazioni e si basa sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto o, nel caso di “voci a specchio”, sulla presenza di sostanze pericolose. Ai fini della classificazione del rifiuto come pericoloso, solo nel caso di voci speculari si fa riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose nel rifiuto. In questo caso un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’Allegato I “Caratteristiche di pericolo per i rifiuti” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06. Nel caso di voci “a specchio” l’Elenco europeo dei rifiuti individua infatti due o più codici attribuibili ad un rifiuto, appunto dette voci specchio. Solo se le concentrazioni dei composti pericolosi superano quelle massime previste dal succitato punto 3.4, verrà attribuito il codice pericoloso altrimenti il rifiuto verrà classificato con il corrispondente codice non pericoloso.

Il punto 3.4 dell’allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/2006 stabilisce inoltre che i rifiuti individuati da voci a specchio siano pericolosi quando presentano una o più delle caratteristiche di pericolo dell’allegato I in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non è, invece, al momento prevista alcuna specifica dalla Decisione 2000/532/CE (cfr. p. 5 all. D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 come sostituito dalla L. n. 28/2012).

Il punto 3.4 ha quindi stabilito la definizione di concentrazioni limite unicamente per le caratteristiche di pericolosità H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10 e H11, mentre per le altre caratteristiche di pericolosità H1 (Esplosivo) H2 (Comburente); H9 (Infettivo); H12 (Rifiuti che a contatto con acqua aria o un acido sprigionano gas tossico o molto tossico); H13 (Sensibilizzanti); H14 (Ecotossico); H15 (Rifiuti suscettibili dopo l’eliminazione di dar origine in qualche modo ad un’altra sostanza avene una delle caratteristiche di pericolosità) non è stata definita alcuna concentrazione limite.

La Legge 24 marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, che ha sostituito il punto 5 dell’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, ha fornito indicazioni per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 “Ecotossico” (art.3, c. 6): “Nelle more dell'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7." Per “sostanza pericolosa” si deve intendere qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE DSP e successive modifiche (ora All. VI Tab. 3.2 del reg. (CE) n. 1272/2008 (o reg. CLP) e successivi aggiornamenti al progresso tecnico). L’allegato D del D.Lgs. 152/2006 individua nella normativa sulla classificazione delle sostanze pericolose (DSP e s.m.i.) e sui preparati pericolosi (dir. 1999/45/CE DPP - D.Lgs. 65/2003 e s.m.i.) i riferimenti cui attenersi per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti. Ad oggi tali direttive sono state superate dal quadro regolamentare europeo con i regolamenti REACH (reg. (CE) n. 1907/06) e CLP. Per “metallo pesante” si deve intendere qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose. Le leghe metalliche pure che non sono contaminate con sostanze pericolose sono escluse dal processo di classificazione di cui al punto 3.4 dell’all. D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06.

Pertanto, solo in presenza di voci speculari sarà necessario un accertamento analitico per valutare il superamento delle concentrazioni limite e quindi stabilire la classificazione in rifiuto pericoloso.

Se il rifiuto è classificato pericoloso assoluto (pericoloso all’origine) nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (CER con asterisco non associato a uno più CER non pericolosi) è da considerarsi automaticamente rifiuto pericoloso nel momento in cui diventa rifiuto. Per tali rifiuti non è, dunque, richiesta alcuna analisi essendo essi automaticamente classificati come rifiuti pericolosi. Tuttavia, la caratterizzazione analitica può essere necessaria per attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo. Il criterio della concentrazione si applica, dunque, esclusivamente nei casi in cui i rifiuti sono classificati con voci speculari, una riferita al rifiuto pericoloso e una al rifiuto non pericoloso, in funzione del contenuto di sostanze pericolose. Ove non esistono tali voci a specchio la concentrazione limite non è richiesta, rimanendo come unico criterio quello preesistente della natura e provenienza del rifiuto pericoloso.

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Raccolta e smaltimento dei rifiuti