Sotto la denominazione di FAV è ricompreso un ampio sottogruppo di fibre inorganiche che, con la messa al bando dell'amianto, hanno assunto, per le loro caratteristiche di isolamento termico e acustico, una rilevantissima importanza commerciale, con un largo impiego in svariati settori produttivi, in particolare nei settori dell'edilizia e dell’industria. Alquanto diffuse in ambito produttivo ed utilizzate comunemente secondo molteplici applicazioni nei vari contesti di vita, le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) sono a base di silicio e contengono quote variabili di altri ossidi inorganici. Per le loro caratteristiche chimico fisiche, già da oltre 50 anni queste fibre vengono impiegate nell'isolamento termico ed acustico, ma al giorno d'oggi anche come rinforzo di materiali plastici, nell'industria tessile, in altre attività industriali, nel settore edilizio e delle costruzioni in generale.
La valutazione dello stato, dei MCA e delle FAV, e la definizione delle priorità di intervento, relativamente agli edifici con loro presenza nelle strutture, risulta necessaria poiché, spesso, l’attività di rimozione in molti casi non può essere realizzata immediatamente per mantenere, ad esempio, la normale fruibilità delle strutture. Tenendo presente che il rischio non è rappresentato dalla semplice presenza dei materiali, ma dalle fibre che si disperdono nell’aria e che queste provengono principalmente da materiali in stato di conservazione precario, le relazioni di Mappatura e Censimento, si propongono di evidenziare e valutare le situazioni in cui i materiali contenenti amianto e le fibre artificiali vetrose possano indurre un rischio per la salute.
Il Decreto Ministeriale 06/09/94 “Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell’art 06, comma 3 e dell’art. 12 comma 2 della legge 27 marzo 1992- n 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20/09/1994 serie generale, è uno strumento normativo che favorisce le indicazioni per la gestione ed il mantenimento in sicurezza dei Materiali Contenenti Amianto (MCA).
Nella seduta del 25 marzo 2015 (aggiornata al dicembre 2016), la Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, ha approvato il documento “Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) – Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute” le FAV sono state oggetto di classificazione secondo i principi previsti dalla normativa europea ad oggi vigente distinguendole in “lane minerali” e “fibre ceramiche refrattarie”.
Va tenuto conto che la valutazione dei rischi è ben lontana da essere una disciplina scientificamente consolidata. L’interpretazione, dunque, rimane spesso soggettiva, se pur effettuata su dati oggettivi quali i campioni e le analisi.
E’ opportuno precisare che il decreto legislativo n. 81/2008 prevede l’obbligo della valutazione dei rischi in tutte le situazioni in cui si utilizzano materiali che presentano rischi per la salute (categoria nella quale rientrano tutti i MCA e le FAV classificate pericolose) ed anche di avvalersi del contributo del medico competente nel processo di valutazione del rischio, in caso di obbligo di effettuazione della sorveglianza sanitaria.
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Se il manufatto presenta una superficie danneggiata, ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture, in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato nel D.M. 6 settembre 1994, privilegiando l’intervento di rimozione.
Se il danno è meno evidente e la struttura del materiale da costruzione in cemento amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado.
Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare.
Per I.D. inferiore o uguale a 25: nessun intervento e riesame con frequenza biennale
Per I.D. compresa tra 25 e 44: esecuzione della bonifica* entro 3 anni
Per I.D. uguale o maggiore A 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Qualora il risultato dell’I.D. produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 dovrà comunque:
- Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
 - Tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
 - Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
 - Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile
 
I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono:
- Sovracopertura: intervento di confinamento ottenuto installando una nuova copertura al di sopra dell’esistente in eternit, che viene lasciata in sede a condizione che la struttura portante sia idonea al carico aggiuntivo permanente, e che il costruttore o committente fornisca il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura;
 - Incapsulamento: intervento che prevede l’uso di prodotti ricoprenti la copertura in eternit, previo trattamento della superficie di tale materiale per pulirla a garanzia dell’adesione del prodotto incapsulante; l’impresa esecutrice deve certificare l’intervento; il committente sarà ancora obbligato alla verifica dello stato di conservazione;
 - Rimozione: intervento di asportazione totale della copertura in eternit e sua sostituzione con altra copertura.
 
- Nominare un responsabile (Asbestos Manager) con compiti di controllo e di coordinamento di tutte le attività di manutenzione che direttamente o indirettamente possano riguardare i materiali contenenti amianto;
 - Fornire una corretta informazione al personale interno ed esterno riguardo la presenza dell’amianto, le procedure di prevenzione e le misure d’emergenze da adottare nel caso si verifichino dispersioni di fibre d’amianto aerodisperse;
 - Etichettare a norma i manufatti pericolosi e segnalare il “Pericolo Amianto” allo scopo di evitare che l’amianto sia inavvertitamente manipolato;
 - Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante gli interventi manutentivi, comprese le attività di pulizia, che possano in qualche modo comportare un contatto con l’amianto;
 - Far ispezionare (da personale tecnico in grado di valutare le condizioni dei materiali) l’edificio almeno una volta ogni due anni o prima nel caso in cui siano osservate delle modifiche riguardo lo stato di conservazione dei materiali presenti;
 - Affidarsi a personale tecnico specializzato per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che in qualche modo possano interessare l’amianto;
 - Nel caso in cui, nel corso degli interventi di manutenzione o ristrutturazione degli immobili, il personale che riscontrasse la presenza di prodotti o sostanze delle quali si sospetta la presenza di amianto dovrà avvisare tempestivamente l’Asbesto’s Manager ed interrompere le lavorazioni;
 - Conservare la relazione tecnica ed integrarla con i successivi documenti, le successive analisi e gli interventi posti in atto al fine di mantenere in buone condizioni i MCA.
 
- Deve essere avvertito con la massima urgenza il responsabile della sicurezza designato (Asbestos Manager), il quale provvederà a fare intervenire tempestivamente una ditta specializzata al trattamento e bonifica dell’amianto.
 - Il personale deve immediatamente sospendere le attività in corso ed ogni estraneo eventualmente presente deve essere allontanato;
 - Tutte le attività di bonifica, comprese le opere di pulizia delle aree eventualmente contaminate, dovranno essere affidate a una ditta specializzata;
 - Avvisare dell’accaduto l’Organo di Vigilanza competente, il quale potrà prescrivere dei monitoraggi ambientali al fine di verificare l’assenza di fibre d’amianto aerodisperse.